Statuto Sociale

CIFO Codice Fiscale 97519640151

Art. 1
– Il “CIFO – Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari” è una associazione libera, indipendente, apolitica, a carattere culturale e senza fini di lucro.
Il CIFO, costituito a Torino nel giugno 1994 con durata è indefinita ed illimitata, ha sede legale presso il domicilio del Presidente in carica.
Il CIFO, può aderire ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 2
– Il CIFO ha lo scopo di promuovere, con esclusione di ogni e qualsiasi finalità lucrativa, il collezionismo e lo studio dei francobolli ordinari dell’area italiana e della loro storia postale, ed esplicala propria attività con:
• la pubblicazione di un Bollettino sociale mensile inviato gratuitamente a tutti gli iscritti;
• la pubblicazione di testi, numeri unici, opere letterarie di vario tipo dirette alla conoscenza dei francobolli ordinari dell’area italiana;
• l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di studio sui francobolli ordinari dell’area italiana;
• l’organizzazione di manifestazioni e mostre filateliche ad invito e/o a concorso sui francobolli ordinari dell’area italiana e con qualsiasi altra attività atta a favorire il collezionismo e lo studio dei francobolli ordinari dell’area italiana e della loro storia postale;
• il coordinamento della conoscenza tra i soci per facilitare la vendita e scambio di materiale filatelico tra di essi;
• il rendere fruibile l’Associazione da tutto il territorio allargando la visibilità e partecipazione attiva dei soci attraverso 1’interattività e la rete Web.

Art. 3
– Chiunque può associarsi al CIFO, cittadini italiani ed stranieri, collezionisti e commercianti, senza limiti di età.

3.1 – La domanda d’iscrizione, formulata per scritto, deve essere accompagnata dal versamento della quota sociale. Nella domanda dovrà essere dichiarata l’accettazione dello statuto sociale. Qualora entro 30 giorni dalla ricezione la domanda non sia stata formalmente respinta, si intende accolta; se invece fosse respinta nei tempi dovuti, il richiedente ha diritto alla restituzione dell’ammontare della quota inviata.

3.2 – La quota sociale è pagabile annualmente entro il 31 marzo e dà diritto a ricevere il bollettino sociale e gli avvisi gratuitamente. La quota sociale non è frazionabile.

3.3 – La quota sociale è stabilita anno per anno dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Potrà variare in relazione all’inflazione e in relazione a necessità o a situazioni particolari legate alle iniziative sociali previste per l’anno.

Art. 4 – Organi del CIFO sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Presidente del Consiglio direttivo
c) il Consiglio Direttivo
d) il Segretario – Tesoriere

Art. 5 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale. Le assemblee possono essere convocate in via ordinaria e straordinaria.

5.1 – L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile dal Presidente mediante lettera, inoltrata almeno quindici giorni prima della data fissata, con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno. La lettera potrà essere sostituita da una “e-mail” o da un fax per quei Soci che hanno comunicato il loro indirizzo elettronico od il numero del proprio tele-fax.

5.2 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente e rappresentata la maggioranza semplice dei Soci; in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

5.3 – Compiti dell’Assemblea sono quelli di:
a) votare la relazione del Presidente;
b) approvare il rendiconto di gestione dell’anno decorso ed il bilancio preventivo relativo all’anno successivo;
c) provvedere, ogni tre anni, entro il quarto mese, alla elezione delle cariche sociali;
d) discutere e deliberare eventuali proposte presentate, ivi incluse le eventuali modifiche statutarie.

5.4 -Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: è garantito il diritto di contraddittorio.

5.5 – Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve non potranno essere distribuiti tra i soci, ma dovranno essere unicamente destinati per il raggiungimento dei fini sociali.

5.6 – Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o in altro modo stabilito dall’Assemblea per ognuna delle deliberazioni; le votazioni per l’elezione delle cariche sociale dovranno sempre avere luogo per scrutinio segreto e potranno avvenire anche per corrispondenza.

5.7 – Ogni Socio, ha diritto ad un voto e non potrà rappresentare per delega scritta e nominativa più di altri sette Soci.

5.8L’Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venticinque Soci.

Art. 6 – II Consiglio Direttivo è composto dal:
1 – Presidente;
2 – Segretario / Tesoriere e
3 – da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri

La Vicepresidenza – ove il Consiglio ritenga di istituirla – è retta da un Consigliere eletto, per decisione interna del Consiglio direttivo. In caso di necessità il Consiglio direttivo nominerà uno o più Revisori dei Conti e/o Probiviri tra i soci o tra i conoscenti filatelici che ne abbiano le capacità.

6.1 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente secondo necessità inviando ai consiglieri per e-mail l’agenda dei lavori almeno una settimana prima della riunione. Le riunioni del Consiglio direttivo potranno essere effettuate anche per teleconferenza.

6.2 – In caso di dimissioni di un Consigliere, verrà cooptato, per il rimanente periodo del mandato, il primo dei Soci non eletti. Venendo meno più di due Consiglieri eletti, dopo due cooptazioni, dovranno essere indette nuove elezioni. Non sono considerate dimissioni le eventuali rinunce alla carica subito dopo la nomina da parte dell’Assemblea.

6.3 – Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, e ove del caso un Vice presidente.

6.4 – Il Consiglio direttivo ha compiti di consultazione per il Presidente in relazione alla conduzione dell’associazione; stabilisce la quota associativa, convoca le Assemblee; accetta o rigetta le domande di iscrizione e predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo. In assenza del Presidente l’associazione è retta dal Vicepresidente.

6.5 – Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 – L’associazione è retta da un Presidente nominato ogni tre anni dal Consiglio direttivo. Il Presidente potrà essere rieletto anche più volte consecutivamente. II Presidente rappresenta l’Associazione di fronte alle Autorità ed ai terzi. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o impedimento duraturo del Presidente, i poteri passano al Vicepresidente che, entro novanta giorni, deve convocare una Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

7.1 – II Presidente nominerà, a sua discrezione nell’ambito del Consiglio, un segretario – tesoriere per il disbrigo della gestione corrente e per la tenuta della contabilità.

7.2 – Al Presidente spetta il compito di dirigere l’Associazione ed a Lui compete la responsabilità di stilare le comunicazioni mensili, i bollettini informativi e curare la diffusione di ogni altra pubblicazione che verrà editata.

Art. 8 – Il Segretario cura la tenuta della corrispondenza nonché l’inventario dei beni di proprietà della Associazione. E’ anche responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e di ogni altra incombenza affidatagli dal Consiglio stesso, come meglio specificato nel Regolamento. Quale Tesoriere amministra la contabilità dell’Associazione e provvede agli incassi e ai pagamenti di normale amministrazione. Egli è anche responsabile della preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi, come meglio specificato nel regolamento. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere assunta dalla stessa persona.

Art. 9 – Eventuali proposte di modifica allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno 20 Soci firmatari entro la fine dell’anno precedente lo svolgimento dell’Assemblea o essere formulate dal Consiglio Direttivo stesso. Le modifiche statutarie, da approvarsi dall’Assemblea, possono essere votate anche per corrispondenza.

Art. 10 – L’eventuale scioglimento del CIFO potrà avvenire su richiesta dei tre quarti degli iscritti o per decisione dell’Assemblea, che all’occorrenza nominerà un liquidatore per l’esecuzione degli atti necessari. In caso di scioglimento, se esisteranno residui attivi, questi dovranno essere devoluti ad altra associazione che persegue finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione disposta per legge. Se invece esisteranno residui passivi, il Presidente, coprirà l’ammanco.

Art. 11 – Per tutto quanto non citato e non in contrasto con le norme precedenti, si fa riferimento allo Statuto della Federazione fra le Società Filateliche italiane, al quale il CIFO riconosce la massima autorità nell’ambito filatelico nazionale.-

Testo approvato nell’assemblea del 13 Febbraio 2009 e successivamente modificato dall’assemblea del 15 Luglio 2010.